conversione decreto legge

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalitร  delle pubbliche amministrazioni (A.C. 2308-A). โ€œDecreto
Pubbliche Amministrazioniโ€
โ€œProvvedimenti in favore del CNVVF contenuti nel provvedimento legislativo approvato oggi in prima lettura alla
Camera dei Deputati attraverso il voto di fiducia e pronto al passaggio in seconda lettura al Senato per lโ€™
approvazione definitiva e conversione in Leggeโ€. (artt. 6 co 1-4 bis e art 16 co 3)

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prevede che il personale femminile in congedo di maternitร , il quale frequenti il corso di formazione iniziale per lโ€™accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio
per lโ€™intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con lโ€™obbligo,
nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e lโ€™inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.

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prescrive un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 – dei fondi di incentivazione del Corpo.

Il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dellโ€™interno, per lโ€™emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario. Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.

Il comma 4 proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dellโ€™erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonchรฉ ai
trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4-bis, inserito in sede referente, introduce alcune specificazioni (sul soggetto stipulante per conto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sulle finalitร  quanto alle attivitร  della Polizia di Stato) riguardo alle convezioni che lโ€™uno e lโ€™altra possono siglare con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

Lโ€™articolo 16, comma 3, esclude lโ€™applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificitร  della funzione.

  • (comma 1, prevede nei confronti dei dipendenti pubblici lโ€™applicazione delle norme in materia di
    invaliditร  pensionabile (di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222), ai fini dellโ€™accertamento dello stato di invaliditร ,
    inabilitร  e inidoneitร  al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali).
  • (comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui
    al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi (di cui allโ€™articolo 3, comma 5, del decreto
    legge n. 79 del 1997), confermando la disposizione di maggiore favore giร  prevista nei casi di cessazione dal
    servizio per inabilitร , in deroga ai termini dilatori ordinari).