
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalitร delle pubbliche amministrazioni (A.C. 2308-A). โDecreto
Pubbliche Amministrazioniโ
โProvvedimenti in favore del CNVVF contenuti nel provvedimento legislativo approvato oggi in prima lettura alla
Camera dei Deputati attraverso il voto di fiducia e pronto al passaggio in seconda lettura al Senato per lโ
approvazione definitiva e conversione in Leggeโ. (artt. 6 co 1-4 bis e art 16 co 3)
๐โ๐๐ซ๐ญ๐ข๐๐จ๐ฅ๐จ ๐, ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐ ๐
prevede che il personale femminile in congedo di maternitร , il quale frequenti il corso di formazione iniziale per lโaccesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio
per lโintera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con lโobbligo,
nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e lโinizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.
๐๐ฅ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐ ๐
prescrive un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 – dei fondi di incentivazione del Corpo.
Il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dellโinterno, per lโemanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario. Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.
Il comma 4 proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dellโerogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonchรฉ ai
trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 4-bis, inserito in sede referente, introduce alcune specificazioni (sul soggetto stipulante per conto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sulle finalitร quanto alle attivitร della Polizia di Stato) riguardo alle convezioni che lโuno e lโaltra possono siglare con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
Lโarticolo 16, comma 3, esclude lโapplicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificitร della funzione.
- (comma 1, prevede nei confronti dei dipendenti pubblici lโapplicazione delle norme in materia di
invaliditร pensionabile (di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222), ai fini dellโaccertamento dello stato di invaliditร ,
inabilitร e inidoneitร al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali). - (comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi (di cui allโarticolo 3, comma 5, del decreto
legge n. 79 del 1997), confermando la disposizione di maggiore favore giร prevista nei casi di cessazione dal
servizio per inabilitร , in deroga ai termini dilatori ordinari).